Psicologia Giuridica e Consulenza Tecnica di Parte

Per definizione, la Psicologia Giuridica si occupa dello studio e dell’osservazione delle dinamiche, dei comportamenti e  della fenomenologia di persone o gruppi coinvolti in provvedimenti e situazioni in ambito giuridico, sia civile che penale.

È un ambito vasto, nel quale noi ci occupiamo di:

  • Consulenza Tecnica di Parte – CTP nei casi di separazioni coniugali;
  • Valutazione del Danno Psichico derivante da altro reato: maltrattamenti, incidenti stradali, danni all’abitazione, ecc.;
  • Valutazione dei casi di mobbing.

Se vivi una situazione che può richiedere una valutazione  di parte o l’assistenza di un Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU possiamo occuparcene. Per affidarci questo incarico puoi contattarci scrivendo a info@serviziodipsicologia.it o chiamandoci al 3402665359

Qui di seguito ti spieghiamo in cosa consiste la Consulenza Tecnica di Parte e il cosiddetto Danno Psichico, che può motivare la richiesta di un risarcimento come qualunque altro tipo di danno subìto.

Consulenza Tecnica di Parte nei casi di separazione o divorzio dei coniugi

Quando la separazione o il divorzio appaiono conflittuali, i contrasti tra le parti non sono superabili in sede giudiziaria e la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti specifici. Il Giudice nomina a questo fine il proprio Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU e le Parti, in accordo con il proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte – CTPai sensi dell’Art. 225 del C. P. P.

Il ruolo dello psicologo CTP è molto importante nelle cause di separazione coniugale, nelle quali spesso il Giudice deve prendere una decisione in merito all’affidamento congiunto o esclusivo dei figli minorenni e alle sue modalità.

Il CTP si relaziona con il CTU, con l’Avvocato di Parte, e con la Parte stessa al fine di tutelarne la posizione. Presenzia ai lavori peritali vigilando sul metodo utilizzato e sulla correttezza deontologica del CTU; analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.

Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU: il Giudice è tenuto così a prendere in esame le eventuali obiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU.

Il CTP può inoltre contribuire a costruire insieme all’Avvocato una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, così da tutelare la Parte e gli eventuali minori coinvolti nel procedimento, ma anche da organizzare e agevolare il recepimento e l’applicazione pratica dei provvedimenti emessi dal Giudice.

Molto importante è infine il ruolo del CTP nei confronti della Parte in causa. Il Consulente deve aiutare il Cliente a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali e deve adoperarsi per contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti. In caso di necessità si fa portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il Cliente fatica far emergere durante i colloqui valutativi.

Il CTP aiuta infine il CTU a veicolare al proprio Cliente i messaggi costruttivi e condivisibili che il lavoro peritale suggerisce già in corso di svolgimento, quali ad esempio le decisioni relative agli orari di visita dei figli: a questo scopo, in caso di necessità, lavora con il Cliente anche a margine dei lavori peritali condotti dal CTU.

Ogni soggetto coinvolto in un procedimento civile ha facoltà di nominare un proprio Consulente Tecnico da affiancare al proprio Avvocato anche in assenza di nomina di un CTU da parte del Giudice, come sostiene l’Art. 223 del C. P. P.

La valutazione del Danno Psichico

L’Art. 2043 del Codice Civile afferma: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Il cosiddetto danno psichico o danno biologico di natura psichica costituisce un danno di natura non patrimoniale risarcibile che deriva dal trauma costituito da un fatto illecito di cui  la persona o un suo congiunto è stata vittima.

Perché vi sia danno psichico sono necessari tre elementi:

  1. un evento dannoso traumatico e illecito;
  2. il turbamento psichico, che genera una lesione dell’integrità psicofisica;
  3. la prova del nesso causale fra evento dannoso e turbamento psichico, che non deve essere causato da preesistente psicopatologia.

La lesione psichica non è apprezzabile materialmente e deve essere riscontrata e valutata nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi da un esperto in materia, psicologo o medico psichiatra, nominato dal Giudice, il CTU, al quale le parti possono affiancare esperti di propria fiducia CTP.

Il danno psichico costituisce una lesione dell’integrità psichica e si sostanzia nelle modificazioni psicopatologiche (disturbi mentali di lieve, moderata o grave entità) direttamente conseguenti a un evento delittuoso o a un fatto illecito, mentre la semplice sofferenza provocata da un fatto delittuoso può essere riconosciuta come danno morale in quanto transeunte, cioè passeggera.

In quali casi può essere chiesto il risarcimento del Danno Psichico?

Alcuni esempi:

  • danno da maltrattamenti: consistente nella lesione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima di maltrattamenti in famiglia, ad opera di soggetti psicologicamente dominanti come i genitori, il coniuge o anche il figlio;
  • danno da stalking: consistente nella lesione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima di stalking;
  • danno da mobbing: consistente nella lesione all’integrità psicofisica, come nei disturbi dell’adattamento o d’ansia o dell’umore, cagionata da atti illeciti subiti allo scopo di isolare e allontanare un lavoratore;
  • danno alla vita sessuale: consistente nella compromissione della vita sessuale a seguito di violenza sessuale o di interventi medici male eseguiti, in relazione ai quali il Giudice decreti la colpa medica;
  • danno tanatologico e danno psichico catastrofale: determinato dall’intensa sofferenza che un soggetto ha vissuto nel momento in cui, dopo una lesione, si è reso conto dell’approssimarsi della propria morte. Il risarcimento è liquidato agli eredi del defunto;
  • danno psichico da morte: di un congiunto del richiedente, riguarda in particolare la lesione dell’integrità psicofisica conseguente alla morte di un genitore, di un figlio o del coniuge, ma anche di un nipote con il quale il legame è provato in assenza di convivenza.